Matrimonio concordatario: modifica dell’art. 147 del codice civile

Matrimonio concordatario: modifica dell’art. 147 del codice civile
L’Ufficio Liturgico Nazionale ha comunicato che dal giorno 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile (disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2014, n. 5). Si tratta di uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario prima della conclusione del rito liturgico.
La nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile è la seguente:
«Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.».