Regolamento dei consigli parrocchiali per gli affari economici

Regolamento dei consigli parrocchiali per gli affari economici

1. Natura

1.1. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), che deve esser costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organismo ecclesiale di partecipazione e corresponsabilità dei fedeli che coadiuva il parroco nelle scelte economiche e di amministrazione delle strutture per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni della parrocchia, tenendo conto della sua particolare missione pastorale.
1.2. Il valore della comunione è sempre promosso nella Chiesa: laddove le comunità non sono in grado di esprimere un cospicuo numero di competenze di buon livello per la gestione degli affari economici, si invita caldamente ad unire le forze tra parrocchie differenti e a condividere il medesimo CPAE per due o più parrocchie, garantita la presenza di un rappresentante di ogni singola parrocchia.
1.3. Il CPAE è distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) ed esercita la propria competenza secondo le norme del diritto universale e particolare e del presente Regolamento.
Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE ha il compito di occuparsi delle strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita e di amministrare i beni che servono per finanziarne le attività.
1.4. Occorre pertanto che tra i due Consigli ci sia la massima collaborazione e un ordinato coordinamento; per cui è stabilita la presenza di diritto di un consigliere del CPAE nel CPP. Sarebbe anche opportuno, a fronte di questioni maggiormente impegnative, prevedere una riunione congiunta dei due Consigli.

2. Finalità

2.1. Scopo del CPAE è di coadiuvare il parroco con il proprio parere e con la propria opera nell’amministrazione della parrocchia (cf can. 1280), tenendo conto, pur nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè:
– l’esercizio del culto,
– le attività pastorali,
– l’azione caritativa,
– l’onesto e dignitoso sostentamento del Clero.

3. Composizione e requisiti

3.1. Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del can. 532, dai vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli designati dal Parroco. Il Consiglio nella sua prima seduta designa al suo interno il segretario. Un membro del Consiglio sia incaricato parrocchiale per il sostegno economico della Chiesa (cf IMA, n. 105). Qualora l’Amministratore parrocchiale non fosse anche il Legale Rappresentante della Parrocchia, quest’ultimo deve essere membro del Consiglio.
3.2. I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, partecipare all’Eucaristia festiva, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale, possibilmente esperti in materie giuridiche, economiche o tecniche.
3.3. Essi prestano il loro servizio gratuitamente.
3.4. Non possono far parte del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità, e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia (cf can. 492 § 3).
3.5. Si considera dimissionario il consigliere che, senza alcuna giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.
3.6. I membri nominati restano in carica cinque anni; possono essere confermati ulteriormente per altri quinquenni; i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto all’Economo Diocesano.
3.7. Nel momento in cui l’Ufficio di Parroco è vacante, il CPAE decade. Spetterà al nuovo Parroco o all’Amministratore parrocchiale, preso possesso dell’Ufficio, confermare il CPAE per un anno o fino alla scadenza naturale del mandato o nominarne uno nuovo.
3.8. Nei casi in cui per morte, dimissioni, revoca o permanente inabilità di uno o più membri del Consiglio venga meno il numero minimo legale, il Parroco provvede, entro due mesi, a nominare il sostituto. Questi resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri e può esser riconfermato.
3.9. La revoca può essere decisa dal Parroco, sentito l’Economo Diocesano, qualora venissero a mancare uno o più dei requisiti previsti dal n. 3.2 del presente Regolamento. In casi gravi ed eccezionali il Parroco, con il consenso dell’Ordinario, può sciogliere il Consiglio e provvedere a nominarne uno nuovo.

4. Competenze

4.1.Visto quanto compete al Parroco in qualità di amministratore (cf can. 1284), il CPAE ha il compito di:
a) studiare modi e proporre iniziative tendenti a formare nella comunità parrocchiale la mentalità di farsi carico nel contribuire alle necessità economiche della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cf cann. 222. 1260 – 1261. 1274 );
b) coadiuvare a redigere il preventivo annuale individuando le priorità di spesa con i relativi mezzi di copertura economica, con le voci prevedibili di entrata e di uscita per i vari ambiti;
c) collaborare alla cura, conservazione e manutenzione di edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico, stilando un programma almeno quinquennale di manutenzione preventiva ordinaria e straordinaria (cf can. 1284 § 3);
d) esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sull’impiego di personale volontario o dipendente, avvalendosi dove necessario di competenti consulenti esterni;
e) vigilare che venga soddisfatto il giusto compenso del personale dipendente compresi gli obblighi assicurativi e previdenziali e gli altri obblighi legislativi e fiscali dell’ente parrocchia;
f) vigilare che venga erogata la quota stipendio del parroco e dei vicari parrocchiali in capo alla parrocchia;
g) collaborare alla regolare tenuta dei registri contabili e della cassa parrocchiale, all’adempimento degli obblighi fiscali; a redigere in duplice copia i bilanci consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, da trasmettere all’Economato Diocesano entro il mese di marzo di ogni anno, con contestuale versamento della quota stabilita di contribuzione alla Diocesi (cf can. 1284 § 2, 8°).

4.2. Spetta al Presidente indire le convocazioni del Consiglio, presiedere le riunioni e concordare con il Segretario l’ordine del giorno.
Spetta al Segretario comunicare le convocazioni contenenti l’ordine del giorno e redigere il verbale di ogni seduta.
4.3. I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico.
Il parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per gli atti di straordinaria amministrazione, come previsto dal Decreto vescovile 20/2014 sugli atti di straordinaria amministrazione. Il parroco non si discosti dal voto dei consiglieri, specialmente se concorde, senza una ragione prevalente da valutarsi a suo giudizio.
4.4. Il CPAE deve presentare al CPP e alla comunità parrocchiale il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e le opportune iniziative per il reperimento delle risorse necessarie.

5. Riunioni del Consiglio

5.1. Il CPAE si riunisce almeno due volte all’anno, e ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri.
5.2. Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, ove opportuno, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
5.3. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni ritenute opportune.
5.4. I verbali del Consiglio, anche se redatti in modo informatico, approvati nelle seduta successiva, dovranno esser stampati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, numerati e conservati nell’Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico.
5.5. L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
5.6. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si rimanda alle norme del diritto universale e particolare.
Ai sensi del canone 537 del Codice di diritto canonico approvo e promulgo il presente Regolamento, con decorrenza 1° gennaio 2017.
Alessandria, 5 ottobre 2016, Anno Giubilare Straordinario della Misericordia.

† Guido Gallese, Vescovo